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Chiarimento

  • Buongiorno, con riferimento alla procedura in corso, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: 1) In merito al requisito di cui al par. 3.3 del Disciplinare II° punto “Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2018 – 2019 - 2020) un fatturato minimo annuo specifico d’impresa non inferiore all’importo annuo a base d’asta relativo alla gestione di servizi di assistenza domiciliare resi per conto di Enti pubblici”, si chiede conferma: 1.1) che per l’assolvimento dello stesso siano considerati validi anche servizi di assistenza domiciliare svolti nell’ambito territoriale di singoli comuni; 1.2) che il periodo di riferimento per l’assolvimento del requisito possa essere inteso quale triennio anche il periodo 2017, 2018 e 2019 (in alternativa al periodo 2018, 2019 e 2020), in considerazione del fatto che l’esercizio finanziario 2020 non risulta ancora essere stato approvato; 1.3) che per l’assolvimento dello stesso siano considerati validi anche servizi di assistenza domiciliare prestati sia da personale con qualifica di OSS, sia da personale non in possesso della qualifica di OSS, ma in possesso di competenze minime secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (Delibera Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 14/05/2004 n. 1232; 2) In merito al requisito di cui al par. 3.4 del Disciplinare “Garantire il personale richiesto con i requisiti minimi di qualificazione professionale previsti nell’art. 9 del Capitolato”, si chiede conferma che per l’assolvimento dello stesso sia considerata valida e sufficiente la presentazione, in fase di gara, di una dichiarazione di impegno ad impiegare il personale con le caratteristiche richieste in caso di aggiudicazione. In attesa di un cortese riscontro e ringraziando, distinti saluti.

    Domanda del: 04/03/2021 aggiornata il 04/03/2021
  • 1.1) Sono considerati validi anche servizi di assistenza domiciliare svolti nell'ambito territoriale di singoli comuni, purché resi per conto di Enti pubblici, ossia che il contraente fosse l'Ente pubblico. 1.2) Il periodo di riferimento per l’assolvimento del requisito è da intendersi riferito all'ultimo triennio dei bilanci approvati. Poiché il termine di presentazione del bilancio d'esercizio non è ancora scaduto, il periodo di riferimento può essere inteso anche il triennio 2017, 2018 e 2019. 1.3) Si conferma che sono considerati validi anche servizi di assistenza domiciliare prestati sia da personale con qualifica di OSS, sia da personale non in possesso della qualifica di OSS, ma in possesso di competenze minime secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento. 2) Si conferma che è sufficiente la presentazione, in fase di gara, di una dichiarazione di impegno ad impiegare il personale con le caratteristiche richieste in caso di aggiudicazione.

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