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Servizio di Affiancamento all'ufficio per la programmazione e gestione associata dei servizi alla persona PLUS Distretto di Iglesias

Soggetto aggiudicatore: Comune di Iglesias
Oggetto: Servizio di Affiancamento all'ufficio per la programmazione e gestione associata dei servizi alla persona PLUS Distretto di Iglesias
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 639.529,99 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 639.529,99 €
CIG: 8296422803
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Servizi Socioassistenziali
Aggiudicatario : Isola Verde Società Cooperativa Sociale
Data di aggiudicazione: 21 luglio 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 581.268,81 €
Data pubblicazione: 22 maggio 2020 7:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 05 giugno 2020 11:00:00
Data scadenza: 11 giugno 2020 11:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Comunicato ANAC - esonero pagamento contribuzione ANAC 28 maggio 2020 11:23:16 Altri Documenti
determinazione aggiudicazione 21 luglio 2020 10:45:49 Atti di aggiudicazione
determinazione ammissione ed esclusione partecipanti 24 giugno 2020 9:54:14 Atti di esclusione
verbale n° 1 - apertura busta amministrativa 15 giugno 2020 13:29:15 Verbali
verbale n° 2 - valutazione documentazione busta amministrativa 23 giugno 2020 17:01:34 Verbali
verbale n° 3 - valutazione progetto tecnico 30 giugno 2020 9:07:03 Verbali
verbale n° 3 - allegato - scheda valutazione progetto tecnico 30 giugno 2020 9:08:07 Verbali
verbale n° 4 - offerta anomala 01 luglio 2020 13:55:57 Verbali
verbale n° 5 - aggiudicazione 20 luglio 2020 11:30:07 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

comunicato Presidente ANAC 

Risposta:

Si comunica che nella sezione pubblicazione è stato inserito il Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020 riguardante l’esonero dalla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto per la presente gara non è dovuto il Contributo ANAC di € 70,00.

Chiarimento n. 2

Domanda:

In riferimento all ' art.12 del disciplinare, e in particolare al punto B, vengono attribuiti 25 punti totali di cui max 8 punti al punto B1 e max 4 punti ciascuno ai restanti punti B2,B3 e B4; considerando che la somma di questi punteggi è pari a 20, si chiede in quale modalità vengano attribuiti i restanti 5 punti. Cordiali saluti

Risposta:

Al punto B.1 la Commissione di gara potrà attribuire max punti 8 per una proposta ritenuta pertinente e valida dalla stessa, che potrà frazionare il punteggio. In merito ai punti B.2, B.3 e B.4, il punteggio massimo di punti 4 non è relativo singolarmente ai predetti punti B.2, B.3 e B.4 bensì ad ogni singola proposta migliorativa ritenuta pertinente e valida dalla Commissione di gara che potrà frazionare il punteggio. Pertanto potrebbero essere ritenute valide due proposte del B.2 relative alla "Disponibilità a fornire consulenze/prestazioni professionali" fino ad un massimo di 8 punti (max 4 punti per ciascuna proposta del B.2 accolta), altrettanto dicasi per il B.3 e B.4.

Chiarimento n. 3

Domanda:

QUESITO 1 All’Art. 2 del Disciplinare di Gara viene riportato: Sono ammessi alla gara gli operatori economici che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico, le Imprese Sociali di cui alla Legge 118/2005 ss.mm.ii. e le Cooperative Sociali iscritte o in corso di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali come previsto dall’art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. n. 16/97, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi. Pertanto, dalla documentazione di gara sembra che il presente bando sia riservato esclusivamente a Imprese e Cooperative Sociali Secondo il percorso giurisprudenziale disegnato negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia dell’UE, le nuove direttive in materia di appalti e concessioni (considerando n. 14, artt. 2, par. 1 n. 10, art. 19, della direttiva n. 2014/24/UE; considerando n. 17 e artt. 2, par. 1, n. 6 e 37 della direttiva n. 2014/25/UE, l’art. 26 della direttiva n. 2014/23/UE) hanno fornito una definizione di operatore economico volta a ricomprendere ogni persona e/o ente (comprese imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti) in grado di offrire sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla loro forma giuridica. Pertanto, soprattutto negli appalti di servizi quale questo è, l’eventuale indicazione di appalto riservato a Cooperative e Imprese Sociali deve avere una motivazione specifica nella tipologia di servizio da svolgere. I servizi previsti nell’appalto in oggetto riguardano le Attività di Supporto all’Ufficio di Piano come indicato all’Art. 2 del Capitolato d’Oneri: 1. Supporto alla programmazione ed alle attività alla gestione amministrativa e finanziaria del Piano Locale Unitario dei Servizi, alla pianificazione ed al coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari 2. Supporto allo sportello di integrazione sociale e sanitaria (PUA) 3. Supporto di assistenza tecnica per la misura Home Care Premium 4. Supporto di assistenza tecnica per le attività relative all’ “inclusione sociale” (PON – POR) 5. Comunicazione e promozione 6. Monitoraggio e valutazione Tali servizi, al pari dei medesimi servizi erogati da altri Plus della nostra regione, sono configurabili come “Supporto e assistenza tecnica”, come infatti è meglio indicato nel dettaglio esplicativo dei rispettivi paragrafi. Pertanto, dato che il Servizio di assistenza tecnica al Plus è un servizio standardizzato e praticamente identico in qualsiasi area distrettuale venga svolto, si chiede di conoscere la motivazione per la quale per la partecipazione al presente bando si richiede, per lo svolgimento dei servizi di cui sopra, che i concorrenti siano esclusivamente Cooperative e Imprese Sociali, precludendo la partecipazione ad altre categorie di operatori economici, ledendo il legittimo principio di concorrenza. QUESITO 2 Nel Bando di Gara al punto II.2.1) viene correttamente riportato: Importo complessivo dell’appalto per tre anni: € 639.529,99 (euro seicentotrentanovemilacinquecentoventinovevirgolanovantanove) oltre Iva di legge”. Nel Capitolato d’Oneri all’Art. 7 viene correttamente riportato: L’importo dell’appalto è stimato sulla base delle prestazioni rese, dei costi presunti di gestione del servizio e dell’IVA. Nello stesso articolo però la tabella con gli importi annuali e triennali in appalto e lo stesso Allegato A) del Capitolato, che evidenzia per fonte di finanziamento i fondi a copertura del servizio, evidenziano l’iva al 5%. L’iva al 5% secondo la normativa vigente, è esclusivamente riservata alle Cooperative Sociali che svolgono servizi previsti dalla parte II-bis, Tabella A, numero 1, allegata al Decreto presidente della Repubblica 633 del 1972, ovvero: 1. prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 2. prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; 3. prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 4. prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus. Tali prestazioni non rientrano tra quelle elencate in dettaglio all’Art. 2 Funzioni e Compiti e relative al servizio in oggetto che è di “affiancamento agli uffici e assistenza tecnica”. A tale riguardo diversi chiarimenti sono stati effettuati dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha stabilito chiaramente che le attività della tipologia prevista dal presente bando, sono configurabili come “erogazione di servizi di supporto ad una Pubblica Amministrazione” e quindi soggetti all’aliquota iva del 22%. Pertanto, certi di un Vostro riscontro teso a favorire la maggior partecipazione alla presente procedura, nel rispetto dell’attuale normativa, restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta e porgiamo Cordiali Saluti.

Risposta:

Quesito 1: si precisa che l'art. 2 del disciplinare dispone l'ammissione di tutti gli operatori economici che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In seguito specifica quali requisiti devono avere le imprese sociali e le coop sociali. Pertanto non vi è alcuna preclusione di partecipazione a tutti gli operatori economici, fermo restando il rispetto dell'art. 80 e i requisiti richiesti. Quesito 2: l'importo complessivo dell’appalto per tre anni è pari a € 639.529,99 (euro seicentotrentanovemilacinquecentoventinovevirgolanovantanove) oltre Iva di legge. Qualora l'aliquota fosse diversa dal calcolo fatto nel capitolato, prevedendo il 5%, questa amministrazione provvederà in merito.