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Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all’efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 E 4.3.1.

Soggetto aggiudicatore: Comune di Iglesias
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all’efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 E 4.3.1.
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.158.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.053.000,00 €
Oneri: 105.000,00 €
CIG: 8161175EA6
CUP: E57D18000490006
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Lavori Pubblici
Aggiudicatario : SAGILE SRL
Data di aggiudicazione: 26 giugno 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 1.602.519,79 €
Data pubblicazione: 18 marzo 2020 11:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 01 aprile 2020 11:00:00
Data scadenza: 07 aprile 2020 11:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: alessia.frau@comune.iglesias.ca.it

0781 274336

È facoltà di questa stazione appaltante inviare comunicazioni agli operatori economici partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni all’Ente tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente mediante accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara. Ciascun operatore economico potrà inviare richieste di chiarimento cliccando sul collegamento “I tuoi quesiti – Invia quesito alla Stazione Appaltante”, 

La funzione Messaggi sarà utilizzata da questa stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la stessa sezione “messaggi”.

 

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, siamo in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche OG1 V - OG11 III BIS - OS6 II - OS28 I - OS30 II con la presente si chiede se è possibile partecipare alla gara coprendo la categoria OS6 con la categoria OG1 in attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo Distinti saluti.

Risposta:

La OS6 è indicata nella documentazione progettuale (ed in conseguenza nel Disciplinare di gara) come categoria prevalente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 del DPR 207/2010, e del Disciplinare di gara, il concorrente dev’essere in possesso della qualificazione SOA adeguata nella categoria OS 6.

Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria
specializzata OS6, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità.

Nel caso in specie ogni eventuale richiamo al c.d. “principio dell’assorbenza” deve ritenersi inconferente in quanto:

  • le lavorazioni rientrati nella suddetta categoria non hanno ad oggetto la mera manutenzione dell’opera;
  • l’ipotesi del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1 in surrogazione di quello della qualificazione SOA nella categoria specializzata OS6 non è prevista dalla lex specialis di gara.

La partecipazione alla gara della Vs ditta è consentita ai sensi dell’art. Art. 61 co.2 del D.P.R. 207/2020 e per le categorie OS7 e OS 19 previa costituzione di ATI o subappalto al 100% esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Chiarimento n. 2

Domanda:

In merito alla gara in questione poiché' partecipo in ATI si chiede dove vanno inserite tutte le dichiarazioni, DGUE ed altro dell'impresa mandante in quanto è possibile allegare solo un file

Risposta:

Il programma permette l’inserimento di file .zip, .rar e altra tipologia di file compressi

Chiarimento n. 3

Domanda:

Qualificazione OS19 in OG1 per principio di assorbenza OS6.

Risposta:

Si rinvia al Quesito n. 1.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buona sera, si richiede a codesta spettabile la possibilità di partecipare alla gara con la classifica seconda della OS6+20%, OG11 Classifica Seconda, OS7 Classifica Prima, OG1 Classifica Terza BIS E subappaltando AL 100% LA OS19. cordiali saluti.

Risposta:

Per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria prevalente OS6 è consentito l’incremento del 20% ai sensi dell’art. 61 co.2 del D.P.R. 207/2020

Art. 61. Categorie e classifiche

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto

OS6 class. II - valevole        per importi fino a 516.000,00 + il 20% (619.200.00) – categoria II sufficiente

OS7 Class. I - valevole per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00) – categoria I insufficiente

OS28 Class. I - valevole per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00) – categoria I sufficiente

OS30 Class. I - valevole per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00) – categoria I insufficiente

Per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG11 II è consentito ai sensi dell’art. 79 co.16 del D.P.R. 207/2010

Art. 79. Requisiti di ordine speciale

16. … omississ… L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. …

Per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OS7, di importo pari a euro € 320.320,12 (classifica II) trova applicazione l’art. 92 co.1 del DPR 207/2010. Tale condizione NON risulta soddisfatta in quanto la somma delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS6 (€ 570.911,25) e di quelle relative alla categoria scorporabile OS7 (euro 320.320,12) è pari a euro 891.231,37 che non è coperta dall’importo posseduto nella categoria prevalente OS6 (classifica II) incrementato di un quinto, e NON risulta verificata neanche ai sensi dell’art. 61 co.2 del D.P.R. 207/2020 come si evince dal primo capoverso

Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OS19 subappaltando il 100% dei lavori è AMMESSO, come specificato nel disciplinare, art. 2 tabella A le opere sono eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione - (subappalto “facoltativo) con obbligo di dichiarazione di subappalto della categoria ad impresa qualificata, ai sensi dell’art. 12 della L. 80/2014

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

Pertanto in codesto caso è possibile la partecipazione o in ATI o subappaltando al 100% le categorie OS7 e OS 19 esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni

Chiarimento n. 5

Domanda:

Salve, la scrivente impresa essendo qualificata per tutte le categorie eccetto per la OS19, ed essendo in possesso della categ. OG1 clas VIII, OS6 class. II e OG11 class. IV, con la presente si chiede se la categoria OS19 può essere coperta dalla  categ. OG1 riguardo il principio dell'assorbenza della categ. OS6 nella categ. OG1. In sintesi la scrivente Impresa essendo in possesso della categ. OG1 class. VIII, categ. OG1 class. IV e categ. OS6 class. II chiede conferma riguardo l'ammissione alla gara avuto riguardo che la scrivente si riserva il subappalto facoltativo della categ. OS19 in quanto non a qualificazione obbligatoria e ricoperta con la categoria OG1.

Risposta:

Si rinvia al quesito n. 1 e al quesito 4.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Buon giorno, la nostra ditta è in possesso delle seguenti categorie relative alla procedura OG1 IV BIS - OS6 II - OG11 II - Si chiede se possiamo partecipare in forma singola con la categoria OG1 (e cosi coprire interamente la parte dei subappalti delle categorie non impossesso) oppure dobbiamo associarci, con altra impresa catg. SOA II - grazie.

Risposta:

Si rinvia al quesito n. 1 e al quesito 4.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Con la presente siamo a richiedere se la categoria OS 6 può essere sostituita con la categoria OG1, e la categoria OS28 con la categoria OG11

Risposta:

Si rinvia al quesito n. 1 e al quesito 4.

Chiarimento n. 8

Domanda:

La sottoscritta impresa non è qualificata per la Categoria OS6 III ma è qualificata per la Categoria OG1 V, come da Attestato SOA RINA che si allega. Si chiede se possa partecipare alla suddetta procedura sfruttando il noto principio di assimilabilità della Categoria OS6 nella Categoria OG1. In attesa di Vs. gentile riscontro alla presente, si porgono distinti saluti

Risposta:

La risposta al quesito è negativa per le motivazioni espresse nelle risposte quesiti 1 e 4 ai quali si rinvia.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Buon pomeriggio, la presente per chiedere se è possibile partecipare alla gara con il possesso della categoria OG1 IV in alternativa alla categoria OS6 visto il decreto ministeriale n. 154 del 22.08.2017. Grazie.

Risposta:

Premesso che il DM a cui riferisce è il seguente Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del  Dlgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”, non è applicabile in quanto gli edifici non sono sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004.

La risposta al quesito è negativa per le motivazioni espresse nella risposta al quesito 1

Chiarimento n. 10

Domanda:

QUANDO INSERISCO UN FILE IN FORMATO ZIP O RAR MI DICE CHE NON E' POSSIBILE ALLEGARLO MA POSSONO ESSERE INSERITI SOLO FILE IN P7M O PDF. SI PREGA DI RISOLVERE TALE PROBLEMATICA

Risposta:

L'elemento bloccante al caricamento è dato dal fatto che la documentazione richiesta deve essere firmata digitalemte, pertanto anche  il file zip. o .rar per essere caricato deve essere firtmato digitalmente.

Ad ogno modo è stata modificata la procedura di caricemento, pertanto è possibile inserire più documenti per le seguenti stringhe: 

DGUE - Autocertificazione  - Documento fi identità - Autocertificzione antimafia - Documenti e dichiarazioni - Documenti Ulteriori

Il concorrente potrà optare tra l'inserimento di un file compresso o più files separati.

Chiarimento n. 11

Domanda:

LA CATEGORIA OS6 E' SOGGETTA AD AVVALIMENTO?

Risposta:

È ammesso l’avvalimento alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buonasera, per la categoria OS7 si può subappaltare e quindi partecipare da soli nonostante sia superiore al 15%? Grazie

Risposta:

Come da disciplinare Art. 2 Tabella A –   “Eseguibile dal concorrente  anche senza qualificazione - (subappalto “facoltativo)”

Si rinvia al quesito n. 1 e al quesito 4

Chiarimento n. 13

Domanda:

SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE,IN CONSIDERAZIONE DEL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 , SI RICHIEDE SE è POSSIBILE ASSOLVERE L'IMPOSTA DI BOLLO CON MODELLO F24 E SE NE RICHIEDONO I CODICI CORRISPONDENTI

Risposta:

Si, il codice 2501 "imposta di bollo si libri registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari art. 6 del decreto 17 giugno 2014" da inserire nel riquadro “SEZIONE ERARIO”

Chiarimento n. 14

Domanda:

Buonasera, si chiede se l'iscrizione alla piattaforma sia sufficiente per partecipare alla procedura e sia necessario abilitarsi all'elenco per l'esecuzione dei lavori. saluti

Risposta:

È sufficiente l’iscrizione alla piattaforma

Chiarimento n. 15

Domanda:

Buongiorno, in considerazione delle restrizione imposte dalle Autorità Nazionali e Regionali in tema di contenimento dell'epidemia da COVID-19, e delle conseguenti notevoli difficoltà operative nel poter ricorrere all'istituto dell'Avvalimento e/o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in quanto gli Studi Professionali che offrono tali servizi risultano chiusi e/o scarsamente operativi, si chiede di voler gentilmente prevedere uno slittamento dei termini di partecipazione all'appalto in oggetto, per consentire un'ottimale par-condicio tra tutti i concorrenti interessati. Con i migliori saluti,

Risposta:

L’intervento in oggetto è riferito ad un finanziamento che prevede precise scadenze, pena la perdita dello stesso, per le quali ad oggi non abbiamo indicazioni di proroga o meno, pertanto la richiesta non può essere accolta.

Chiarimento n. 16

Domanda:

Siamo in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche OG1 VI - OG11 VI - OS6 II - OS28 IIIbis - OS30 V. Si chiede se è possibile partecipare alla gara subappaltando per intero le categorie OS7 e OS19. In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta:

Si rinvia al quesito 4.

Chiarimento n. 17

Domanda:

Buonasera, visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020, 22 marzo 2020 e considerato le concrete difficoltà delle imprese a trovare riscontro ai preventivi in quanto alcune attività risultano interrotte si chiede con la presente di prorogare la scadenza della procedura in oggetto anche al fine di poter consentire la più ampia partecipazione e la presentazione di un'offerta congrua frutto di valutazione approfondita. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Si rinvia al quesito n. 15

Chiarimento n. 18

Domanda:

Avvalimento e incremento di classifica. Si chiede di confermare, che chi utilizza lo strumento dell’avvalimento possa beneficiare, per la medesima categoria, dell’incremento della classifica art. 61 comma 2 DPR 207/2010. (Consiglio di Stato, V, 21 marzo 2017 n. 1295 - Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015 n. 2563. Distinti saluti

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 19

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, in considerazione del contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19, si chiede se sia possibile facilitare le imprese partecipanti all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo tramite annullamento di marca da bollo su foglio A4 recante i dati identificativi della gara. grazie.

Risposta:

La marca da bollo potrà essere altresì annullata con una dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento di n. 1 marca da bollo sul cartaceo trattenuto presso il mittente e a disposizione degli organi di controllo, numero identificativo marca da bollo ____”

Chiarimento n. 20

Domanda:

buongiorno, alla luce della circolare MIT sulle gare e procedure di gara, chiediamo con la presente se i termini di presentazione offerta subiranno delle sospensioni. grazie

Risposta:

Relativamente all'applicazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la circolare precisa che la stazione appaltante può mantenere i termini originari senza sospenderli assicurando massima celerità quando finirà la sospensione a causa dell'emergenza Covid-19 Per le motivazioni espresse in risposta al quesito 15, la Stazione Appaltante non prevede la sospensione o il rinvio della data di scadenza della procedura di gara che si conferma essere il 07.04.2020.

Chiarimento n. 21

Domanda:

IN MERITO ALL'ALLEGATO N. 5 DICHIARAZIONE DI OFFERTA, SEMBRA PREDISPOSTO PER IMPRESA SINGOLA. IN CASO DI RTI, E' SUFFICIENTE LA COMPILAZIONE DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO CON FIRMA DI TUTTE LE PARTECIPANTI, O E' NECESSARIO TRASCRIVERE TUTTO SU ALTRO MODULO?

Risposta:

Come indicato Art. 8 del Disciplinare - Offerta economica – ultimo capoverso: L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore … omississ... Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Pertanto è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo e la controfirma da parte di tuti i partecipanti

Chiarimento n. 22

Domanda:

Vi prego cortesemente di abilitarci al fine di partecipare alla procedura aperta. Grazie

Risposta:

Come indicato in risposta al quesito 14  per la partecipazione alla procedura è sufficiente l’iscrizione alla piattaforma, senza apposita abilitazione

Chiarimento n. 23

Domanda:

Buonasera, è possibile per l'imposta di bollo utilizzare una marca da bollo o bisogna pagarla solo con l F23? Grazie

Risposta:

Si rinvia al quesito n. 13 e al quesito 19

Chiarimento n. 24

Domanda:

Buonasera in riferimento al decreto COCID 19 per il contenimento contagio, la sottoscritta impresa non ha potuto visionare i luoghi dell'intervento, vi chiediamo come dobbiamo comportarci per la DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI nella parte riferita a:• di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.); Vi chiediamo di poter una allegare una dichiarazione dove viene esplicitata il motivo per cui non abbiamo potuto visionare i luoghi dell'intervento. in attesa Cordiali Saluti

Risposta:

Richiamato il disciplinare, in particolare l’art .11) SOPRALLUOGO - Non è obbligatorio il sopralluogo assistito, rimane però in capo al concorrente l’obbligo di prendere visione dei luoghi, anche attraverso delega a terzi, ai fini della formulazione dell’offerta.